Può beneficiare dell’amministrazione di sostegno chiunque sia colpito da una menomazione o da una infermità fisica o psichica tale da cagionare una condizione di impossibilità temporanea o permanente al compiere alcuni atti giuridici.
E’ tuttavia indispensabile che la persona non versi in una situazione così grave da essere in condizione di abituale infermità di mente tale da renderla incapace di provvedere ai propri interessi perché, in questo contesto, risulterebbe necessario uno strumento di protezione maggiore, cioè l’interdizione.
Infatti, il legislatore ha coordinato indirettamente lo strumento dell’amministrazione di sostegno e lo strumento dell’interdizione ponendo un limite all’utilizzabilità di quest’ultima.
Si può ricorrere all’interdizione solo quando, in presenza dei presupposti da sempre indicati nella legge, cioè l’abituale infermità di mente, con la totale incapacità di provvedere ai propri interessi, risulti anche necessario assicurare un’adeguata protezione alla persona, protezione non fornibile attraverso altri strumenti giuridici.
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Il soggetto affetto da abituale infermità di mente che abbia perso ogni autonomia non può essere sottoposto ad amministrazione di sostegno in presenza della necessità di assicurargli un’adeguata protezione.
E’ anche utile evidenziare che la disciplina in tema di amministrazione di sostegno indica, in misura più o meno esplicita, che il beneficiario deve poter essere nella condizione di esprimere i propri bisogni, le proprie aspettative, le proprie aspirazioni, deve avere la capacità di comunicare il proprio disappunto e le proprie valutazioni rispetto agli atti da compiere e che lo riguardano.
Risulta, inoltre, che sia il Giudice Tutelare che l’amministratore nominato, non possono prescindere dalle volontà, dai bisogni, dalle aspirazioni e dalle aspettative espresse dal beneficiario dell’amministrazione.
L’articolo 407 del codice civile, al secondo comma, recita: ”Il Giudice Tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce, recandosi, ove occorre, nel luogo in cui questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e richieste di questa”.
L’articolo 410 del codice civile dispone: “Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il Giudice Tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso …….”
Espressioni di riferimento e termini chiave riferite al beneficiario sono:
- richieste;
- bisogni;
- aspirazioni;
- dissenso.
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