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L’art. 410 cod. civ. prescrive espressamente che l’amministratore di sostegno deve operare tenendo presenti i bisogni e le aspirazioni del beneficiario. L’amministratore di sostegno ha il preciso dovere di informare il beneficiario sugli atti da compiere e raccogliere il suo consenso. In caso di dissenso deve rivolgersi al Giudice Tutelare per ottenere soluzione. Sempre l’art. 410 cod. civ.  prescrive che l’amministratore non possa compiere atti che siano in contrasto con la volontà del beneficiario, né atti e scelte dannosi. Deve osservare la diligenza del “buon padre di famiglia” nel soddisfare bisogni, aspirazioni e richieste del beneficiario. L’amministratore dovrà attenersi a quanto prescritto dal Giudice Tutelare nel decreto di nomina, compiere gli atti a lui demandati quale rappresentante del beneficiario, quindi in nome e per conto dello stesso, assistere il beneficiario negli atti che può compiere solo con il suo ausilio.

Relazionare al Giudice Tutelare periodicamente, nei tempi disposti, relativamente all’attività svolta ed a riguardo delle condizioni di vita e sociali del beneficiario.

La periodicità della relazione, forma completa di rendiconto, non esclude che l’amministratore di sostegno possa rivolgersi al Giudice Tutelare allorquando si verifichino modificazioni nella vita e nelle autonomie del soggetto beneficiario che possono imporre una integrazione del decreto di nomina originario, o per segnalare fatti comunque di rilievo.

Sull’amministratore di sostegno non incombe l’obbligo di compiere formale inventario così come prescritto per il tutore. Il Giudice Tutelare potrebbe però prevedere tale obbligo o comunque imporre e richiedere un accertamento patrimoniale diretto a conoscere le effettive risorse economiche del beneficiario, così da poter apprendere dati utili per l’articolazione di un progetto specifico di cura della persona, nel suo significato più ampio e non limitato al solo aspetto medico -clinico -.

L’amministratore, dovrà comunque relazionarsi con il beneficiario, verificando la sua rete di relazioni, valutando le sue richieste e mediando i bisogni che nascono nel contesto in cui vive ed i suoi personali.

Non si esclude che l’amministratore debba coordinare l’intervento dei familiari, dei Servizi che possono intervenire in ausilio della persona, sollecitando, richiedendo agli stessi, verificando costantemente le condizioni di vita del medesimo beneficiario, così da accertarsi che i suoi bisogni e le sue richieste siano soddisfatte, sempre e compatibilmente con la necessità di una adeguata protezione.

 

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