Il legislatore, per introdurre nel nostro sistema lo strumento dell’amministrazione di sostegno, ha inserito una serie di disposizioni completamente nuove, tra l’articolo 403 e l’articolo 414 del codice civile.
Questa serie di articoli è stata posta all’inizio del capo XII del libro I del Codice Civile. Il capo XII contiene in sé gli articoli che vanno dal 404 al 432 cod. civ. , regola la disciplina dell’amministrazione di sostegno, dell’inabilitazione e dell’interdizione, ed è stato intitolato “Degli strumenti a protezione delle persone prive in tutto o in parte di capacità” .
Amministrazione di sostegno, inabilitazione ed interdizione fanno quindi parte di un unico capo del codice civile, ed individuano un vero e proprio insieme di strumenti tesi alla protezione della persona.
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Amministrazione, inabilitazione e interdizione
La gradazione nel rapporto tra amministrazione e inabilitazione è desumibile dalla circostanza che l’istituto dell’amministrazione di sostegno risulta, come si vedrà oltre, particolarmente flessibile e modulabile, da situazioni di semplice sostegno per il compimento di un singolo atto, sino a forme di sostegno particolarmente complesse relative ad intere categorie di atti. L’inabilitazione, al contrario, ha caratteristiche piuttosto rigide, indicate direttamente dal codice civile all’articolo 349. L’inabilitato può compiere in autonomia alcuni atti, sostanzialmente riconducibili nell’ambito degli atti di ordinaria amministrazione, mentre deve essere supportato dal proprio curatore per gli altri atti, previa le prescritte autorizzazioni.
La gradazione nel rapporto tra amministrazione e interdizione è, invece, stabilita dalla stessa legge che all’articolo 414 del codice civile evidenzia come, in presenza dei presupposti necessari per emettere una pronuncia di interdizione, questa possa essere pronunciata quando ciò sia necessario ad assicurare un’adeguata protezione della persona. L’interdizione dovrebbe quindi essere funzionale, e potrebbe essere pronunciata soltanto quando risulti necessaria a proteggere la persona.
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