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Leggi anche: Chi può ricorrere al giudice tutelare nell’amministrazione di sostegno?

L’organo competente per l’adozione del provvedimento di amministrazione di sostegno, come visto, è il Giudice Tutelare.

Bisogna quindi rivolgersi all’Ufficio del Giudice Tutelare competente per territorio, cioè al magistrato del luogo dove il possibile beneficiario ha la sua residenza o domicilio.

Il ruolo del Giudice Tutelare acquisisce fondamentale importanza nell’operatività della legge, come di fondamentale importanza è il ruolo dell’amministratore di sostegno, nel completamento del decreto di origine, dovendo lo stesso sottoporre al Giudice la necessità di adeguamenti successivi sempre più aderenti ai bisogni ed alle aspirazioni del beneficiario.

Il Giudice dovrà adottare il provvedimento di amministrazione di sostegno creando un “abito su  misura” al beneficiario, disegnando la mappa delle autonomie dello stesso, così prevedendo quegli atti che il beneficiario potrà compiere con l’assistenza o per mezzo dell’amministratore medesimo. E’ opportuno ribadire ancora che il beneficiario manterrà la piena capacità di agire per tutti quegli atti non ricompresi nella disposizione giudiziale, cioè nel decreto del Giudice Tutelare.

La richiesta al Giudice Tutelare si inoltra attraverso un ricorso.

Il Giudice Tutelare, potrà adottare anche provvedimenti urgenti nell’interesse della cura della persona, conservazione ed amministrazione del patrimonio del beneficiario, mediante l’amministrazione di sostegno temporanea, autorizzando il compimento di atti specifici.

Il provvedimento urgente può essere anche assunto dal Giudice Tutelare senza necessità di preventivo esame del possibile beneficiario, cioè senza sentire prima in udienza la persona del beneficiario.

Il Giudice Tutelare, ai sensi dell’art. 407 cod. civ.:

  1. Deve sentire direttamente la persona per cui è richiesta l’amministrazione di sostegno, recandosi “ove occorra” presso il luogo dove questa si trova;
  2. Deve considerare i bisogni e le richieste del beneficiario compatibilmente con le esigenze specifiche di protezione dello stesso;
  3. Deve assumere le necessarie informazioni;
  4. Deve sentire i soggetti di cui all’art. 406 cod. civ. : coniuge, parenti entro il 4° grado, affini entro il 2° grado, il tutore, il curatore, e la persona che convive stabilmente, il Pubblico Ministero che comunque interviene nel procedimento. A tal riguardo è opportuno precisare che il Giudice Tutelare si pronuncia anche se le persone di cui all’art. 417 non si presentino;
  5. Può disporre, anche d’ufficio, quindi, anche di sua iniziativa, tutti quegli accertamenti nonché di ogni mezzo istruttorio che ritiene utile al fine di provvedere in ordine all’amministrazione di sostegno. Potrebbe, in altri termini, richiedere relazioni ai servizi sociali e sanitari che operano sul territorio, può assumere testimonianze, acquisire cartelle cliniche, nominare consulenti sia per gli aspetti inerenti la cura della persona sia per gli aspetti di natura patrimoniale; può quindi rivolgersi a: medici specialisti, psichiatri, geriatri, psicologi, geometri, architetti, ingegneri, commercialisti e comunque a tutte quelle figure professionali che possono apportare dati e conoscenze tecniche di cui il magistrato non dispone, ma che sono “UTILI” per giungere a decisione.

 

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