L’articolo 409 del codice civile, al 2° comma, espressamente dispone:
“Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita.”
Tale margine di “autonomia” espresso dalla norma, risulterebbe essere il limite all’operatività dell’amministrazione di sostegno.
Sembrerebbe, quindi, che possa beneficiare, dell’amministrazione di sostegno, chi abbia conservato almeno alcune autonomie per il compimento degli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita.
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Questo concetto deve essere contestualizzato nello specifico caso concreto. Risulta quindi improprio ridurre l’applicazione dell’amministrazione di sostegno ad ipotesi predefinite, dovendo il giudice, chiamato ad applicare l’istituto, valutare la singola situazione e decidere se lo strumento dell’amministrazione di sostegno sia o meno utilizzabile.
E’ certo che il giudice, dopo aver deciso di utilizzare l’amministrazione di sostegno, dovrebbe individuare come riempire di contenuto il sostegno da fornire al beneficiario. Si tratta di un sostegno al compimento di atti giuridici e quindi il giudice dovrà stabilire quali atti possano essere compiuti dall’amministratore in nome e per conto del beneficiario e quali atti possano essere compiuti congiuntamente da amministratore e beneficiario. E’ anche possibile che il giudice stabilisca che alcuni specifici atti necessitino di una ulteriore autorizzazione proveniente sempre dal magistrato, su puntuale richiesta del beneficiario o dell’amministratore.
E’ importante sottolineare che tutti gli atti o le categorie di atti non indicate dal giudice rimangono nella piena disponibilità del beneficiario.
Questo fondamentale assunto è espresso dall’articolo 409, primo comma del codice civile che recita:
“Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedano la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno”.
Risulta, da quanto esposto, che lo strumento dell’amministrazione di sostegno è particolarmente flessibile. Il giudice in funzione delle specifiche necessità dovrà modulare l’intervento dell’amministratore nel rispetto delle esigenze e della persona del beneficiario.
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