Diritto

La centralità della persona nell’Amministrazione di sostegno

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La persona: valore riconosciuto dalla Costituzione

Ogni attività è funzionale alla persona, e la gestione del patrimonio diventa, sempre più, strumento utile per provvedere alle necessità dell’individuo.
L’obiettivo principale dell’amministrazione di sostegno è la persona, la sua integrità fisica e psichica, diritti fondamentali e cardine di ogni intervento che la riguarda.

La legge n.6 del 9 gennaio 2004 si pone all’interno di quell’insieme di norme che hanno un obiettivo non nuovo per il nostro sistema, sancito tra i principi fondamentali nella nostra Carta Costituzionale.
Il secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione italiana recita:

“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Il pieno sviluppo della persona umana è inserito tra i principi fondamentali della Costituzione ed è ribadito nei primi articoli sotto molteplici profili: il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, come singolo e nelle formazioni sociali, la pari dignità di ogni individuo, il diritto al lavoro del singolo compatibilmente con le proprie possibilità.
La persona ed il suo pieno sviluppo sono quindi valori base per il nostro ordinamento.

La persona e la Carta dell’Unione Europea

La persona, come valore centrale cui fare riferimento, è tutelata anche a livello comunitario, nella “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea” sottoscritta a Nizza il 7 dicembre 2000.

Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dichiara:

“Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà …. Essa pone la Persona al centro della sua azione…..”.

La persona e la legislazione della regione Piemonte

La centralità della persona, bene riconosciuto a livello costituzionale e comunitario, e protetto nella legge n.6 del 9 gennaio 2004, ha ispirato, tra le altre, anche la Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, avente ad oggetto il sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali ed il loro esercizio. Questa norma, proprio per le finalità che esprime e per il suo specifico contenuto, dovrà necessariamente essere raccordata con la disciplina dell’amministrazione di sostegno. La legge regionale, infatti, all’art. 3 prevede che:

“Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è organizzato in modo da garantire a tutti i cittadini pari opportunità di fruizione e completa accessibilità ai servizi secondo i seguenti principi:

a) rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;

b) riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito unitario per gli interventi e i servizi medesimi; ……”

 

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Giuseppe Reale

Sono un istruttore di Mindfulness e Counselor accreditato. Mi occupo di Riduzione dello stress e benessere nei contesti organizzativi aziendali, scolastici e personali per adulti, ragazzi e bambini.